A fronte della sentenza emessa il 19 dicembre 2013 dalla Corte di Giustizia dell`UE, inerente il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati, a cura del soggetto destinatario non residente, fuori dal territorio comunitario, l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.89/E del 10 novembre scorso, stabilisce che "le esportazioni indirette possono godere del regime della non imponibilita' anche se i beni escono dal territorio dell`Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario , previsto dall`articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n.633 del 1972" .
Il contribuente, inoltre, puo' recuperare l`Iva versata al momento della regolarizzazione emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta l`esportazione, o comunque richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso . Comunicato Stampa dell`Agenzia delle Entrate.