La normativa, approvata dal Consiglio europeo, interviene modificando il precedente regolamento del 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato norme che modificano il precedente regolamento comunitario n. 282/2011 del 15 marzo 2011, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di taluni servizi.

In particolare si tratta dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi erogati tramite mezzi elettronici (di seguito, “servizi elettronici”), destinati a persone prive dello status di soggetti passivi ai fini Iva.

 
Il criterio di territorialità
Diversamente dalla regola generale applicabile ai servizi B2C, secondo la quale il servizio si intende prestato nel luogo in cui sussiste la sede dell'attività economica del prestatore, ovvero la relativa stabile organizzazione mediante la quale cui è stata eseguita la prestazione, oppure, in mancanza di tali riferimenti, il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore, nel settore dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici viene quindi adottato il medesimo criterio di territorialità vigente per i servizi B2B, ovvero il luogo del destinatario.
Da ciò consegue, in via generale, per i prestatori di tali servizi che abbiano nel territorio dell’Unione i rispettivi clienti, l’esigenza di identificarsi ai fini Iva nei diversi Stati di localizzazione dei clienti (denominati "Stati di consumo"), ove devono assolvere i rilevanti obblighi fiscali. A tal fine, sempre a partire dal 1° gennaio 2015, essi potranno avvalersi di speciali regimi opzionali previsti dagli articoli 358 e seguenti della direttiva Iva, nonché dal regolamento del Consiglio n. 967/2012 del 9 ottobre 2012 (trattasi del c.d. regime del "mini sportello unico Iva" in acronimo MOSS - Mini One Stop Shop).

Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e prestati con mezzi elettronici
In considerazione delle rilevanti innovazioni intervenute nella disciplina fiscale dei servizi in esame, il Consiglio ha provveduto a modificare il regolamento n. 282/2011, innanzitutto introducendo nuove norme che delineano l’estensione delle nozioni di “servizi di telecomunicazione”, “servizi di teleradiodiffusione” e “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, ovvero:

    l’articolo 6 bis, che elenca in modo esemplificativo le prestazioni considerate come servizi di telecomunicazione;
    l’articolo 6 ter, che al paragrafo 1 qualifica come servizi di teleradiodiffusione quelli "consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto", e al paragrafo 2 ne reca un elenco esemplificativo (da notare come gli elementi caratterizzanti dei servizi di teleradiodiffusione siano essenzialmente rappresentati dalla responsabilità editoriale in capo al prestatore, come definita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, e dalla simultaneità nell'ascolto e nella visione. Quest'ultimo requisito, in particolare, consente di qualificare come servizi di teleradiodiffusione i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), qualora tale diffusione avvenga contemporaneamente alla relativa trasmissione o ritrasmissione su una rete telefonica o televisiva. Diversamente, la mera diffusione via Internet o in streaming dovrà considerarsi come prestazione di un servizio elettronico (articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera f).
    l'articolo 7, paragrafo 3, come modificato dal regolamento n. 1042, che elenca i servizi non rientranti tra quelli "prestati tramite mezzi elettronici" di cui al precedente paragrafo 1 (questi ultimi, infatti, in base alla definizione fornita dal legislatore comunitario al paragrafo 1 dell’articolo 7 in commento, sono forniti attraverso Internet o una rete elettronica, e si caratterizzano altresì per il fatto che la loro natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione);
    il punto 4 dell'allegato 1 al regolamento, anch'esso riformulato, il quale, in attuazione dell'allegato 2 alla direttiva Iva (ovvero, l’"elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica, di cui all’articolo 58, primo comma, lettera C”), chiarisce cosa rientri nella nozione di "fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento".


Servizi elettronici resi a destinatari privi della qualifica di soggetti passivi
Nel regolamento n. 282 è stata, altresì, inserita una disposizione volta a regolare l'applicazione dell'imposta nell’ipotesi in cui i servizi elettronici siano resi a destinatari privi della qualifica di soggetti passivi, per mezzo di una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale (come, ad esempio, un mercato delle applicazioni). Trattasi del nuovo articolo 9 bis, che costituisce norma attuativa dell'articolo 28 della direttiva Iva, in forza del quale, ove un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale (con conseguente responsabilità relativamente agli obblighi in materia di Iva).

I servizi telefonici offerti via Internet
A norma del paragrafo 4, la presunzione in esame si estende anche ai servizi telefonici offerti via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo internet (c.d. VoIP), ove gli stessi siano eseguiti attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, alle medesime condizioni dettate dal paragrafo 1, mentre non trova applicazione nei confronti dei soggetti passivi che provvedono solo al trattamento dei relativi pagamenti, senza in alcun modo intervenire nella prestazione dei servizi.

Status del destinatario e criteri di territorialità
Il recente regolamento interviene poi sulle norme che riguardano lo status del destinatario, che assume rilievo soprattutto quando le prestazioni di servizi siano assoggettate ai generali criteri di territorialità previsti dagli articoli 44 e 45 della direttiva Iva. Nello specifico, nell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 282 è stato inserito un ulteriore comma, il quale, in deroga al comma precedente, consente al prestatore dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici di considerare come privo di soggettività passiva Iva il destinatario del servizio, stabilito in ambito comunitario, che non abbia provveduto a comunicare al primo alcun numero individuale di identificazione Iva, indipendentemente dalla presenza di eventuali informazioni che attestino invece la soggettività passiva del destinatario medesimo. Come chiarito dal considerando n. 6, questa norma è funzionale a un’agevole individuazione del soggetto responsabile per gli adempimenti Iva sui citati servizi, tenuto conto, tra l’altro, che il luogo di imposizione non muta a seconda della soggettività passiva o meno del destinatario. Se, pertanto, il destinatario non comunica il proprio numero di partita Iva al prestatore, quest’ultimo si considererà obbligato a versare l’imposta e a curare i relativi adempimenti contabili e dichiarativi.