Principio di Proporzionalità
Corte UE, C-263/11, 19.7.2012

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale, che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, a un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità.
Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente tassata e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un aggiramento della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.