Art. 1, D.L. 40/2010 prevede l'obbligo di comunicare telematicamente le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi, resi e ricevuti, da operatori economici con sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.
Al fine di evitare adempimenti gravosi l'art 2, co. 8, D.L. 2.3.2012, nr. 16, conv. Con modif. dalla L: 26.4.2012, nr 44, ha stabilito l'obbligo di comunicazione per le operazioni di importo superiore a € 500.
La nuova soglia di esclusione deve essere analizzata anche in relazione all'emissione di note di credito/debito che modificano l'importo delle operazioni in precedenza effettuata; si ricorda, infatti, che le cessioni e le prestazioni vanno esposte al netto delle note di credito e di addebito emesse o ricevute nel medesimo periodo di riferimento.
IPOTESI DI ESCLUSIONE
La C.M. 28.1.2011 n 2/E aveva già evidenziato alcune ipotesi di esclusione dell'adempimento, soprattutto in relazione alle trasferte.
Ad esempio, le spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso non devono essere segnalate in quanto la società sostiene una spesa per lavoro dipendente e non un acquisto di servizi da un operatore black list.
Sono inoltre esclusi gli acquisti di carburante all'estero ed i soggetti IVA che, ai sensi dell'art 22 D.P.R. 633/72 svolgono attività di commercio al minuto ( a meno che non sussista l'obbligo di emissione della fattura in quanto richiesta dal cliente) poiché, nello scontrino fiscale, non sono indicati tutti gli elementi da indicare nella comunicazione.