Esportatori abituali
- Categoria: Notizie
Invio della comunicazione del fornitore entro la liquidazione periodica con la precedente modulistica
RM 83 del 1°agosto 2012
Ai sensi del DL 16/2012, la comunicazione da parte del fornitore dell’esportatore abituale va inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta e non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento. Il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento: resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento di effettuare la comunicazione, anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
Nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua a essere assolto utilizzando la modulistica approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012.
Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione sia effettuata con riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile, come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni