Prova richiesta per il fornitore di beni
Cass. n. 13457 del 27 luglio 2012
Perché una cessione intracomunitaria sia considerata non imponibile in Italia, non è sufficiente aver richiesto e ottenuto la conferma della validità del numero d’identificazione attribuito al cessionario da un altro Stato membro, né aver indicato tale numero nella fattura emessa.
Questi presupposti soddisfano l’aspetto formale dell’operazione e non evitano da soli a escludere atti elusivi o di natura fraudolenta. È necessario rispettare quanto contenuto nell’art. 41 del DL 331/1993, secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro, prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta (cfr. Corte di giustizia, sentenze 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos, punto 42 e causa C-184/05, Twoh International, punto 23).
Secondo i giudici:
– se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare il più efficacemente possibile i diritti dell’Erario, non si deve eccedere quanto è necessario a questo fine (punto 52, sentenza Teleos);
– non sarebbe contrario al diritto comunitario esigere che il fornitore adotti tutte le misure che gli possono ragionevolmente essere richieste al fine di assicurare che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale (punto 65);
– le circostanze che il fornitore ha agito in buona fede, che ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che è esclusa la sua partecipazione a una frode, costituiscono elementi importanti per determinare la possibilità di obbligare tale fornitore ad assolvere l’IVA a posteriori (punto 66).
In ordine alla diligenza richiesta a carico del cessionario si deve avere a riguardo requisiti non formali ma sostanziali, senza «pretendere un inesigibile dovere di accurata indagine, ma fondandosi su quegli elementi obiettivi (per esempio, assenza di strutture) che non possono sfuggire a un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che in particolare (…) non devono sfuggire a un imprenditore mediamente accorto».