Il DL 216/2012, di recepimento della Direttiva 2010/45/UE, ha modificato, tra l’altro, la disciplina IVA in materia di fatturazione delle operazioni con decorrenza 1.1.2013.
Tra le modifiche apportate all’art. 21, c. 2, DPR 633/1972, assume particolare rilevanza la disposizione per effetto della quale non è più prevista la numerazione delle fatture per anno solare (ossia, che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1).
In particolare, il novellato art. 21, c. 2, DPR 633/1972, stabilisce che la numerazione progressiva deve identificare la fattura in modo univoco.
In attesa dei necessari e urgenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si propongono le seguenti soluzioni operative avallate, tra l’altro, dall’Associazione Nazionale Commercialisti.
Procedura 1: numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare. La numerazione della prima fattura emessa nel 2013 segue quella dell’ultima emessa nel 2012 (ad esempio, ultima fattura 2012 emessa con il n. 312, la prima fattura emessa nel 2013 riporta il n. 313).
Procedura 2: numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare. In questo caso, oltre al numero della fattura, va indicato anche l’anno di emissione della stessa (ad esempio, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il n. 2013/01 o 01/2013; la prima fattura emessa nel 2014 riporterà il n. 2014/01 o 01/2014).
I soggetti che utilizzano specifici registri sezionali IVA e, quindi, necessitano di distinte serie di numerazione delle fatture, dovranno osservare le suddette modalità di numerazione per ciascun registro sezionale. Ad esempio, procedura 1: ultima fattura 2012, sezionale A, emessa con il n. 312/A, la prima fattura emessa nel 2013, sezionale A, riporta il n. 313/A, ultima fattura 2012, sezionale B, emessa con il n. 224/B, la prima fattura emessa nel 2013, sezionale B, riporta il n. 225/B; procedura 2: la prima fattura emessa nel 2013, sezionale A, riporta il n. 2013/01/A o 01/2013/A, la prima fattura emessa nel 2013, sezionale B, riporta il n. 2013/01/B o 01/2013/B).
Dato che l’art. 23, c. 2, DPR 633/1972, impone che le fatture siano indicate nel registro IVA fatture emesse con il numero progressivo loro attribuito, occorre prestare attenzione che la nuova numerazione adottata dal 2013 sia trascritta nel registro con la medesima numerazione indicata nel documento.