La prova dell'avvenuta consegna per le cessioni intracomunitarie
- Categoria: Notizie
l'Agenzia era già intervenuta con Risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008 e 19/E/2013, stabilendo in modo coerente che la prova dell'avvenuta consegna si può fornire solo con un documento di trasporto che rechi la firma per ricevuta del destinatario della merce, sia in forma cartacea, che elettronica.
Per il trasporto su gomma il documento è il c.d. CMR, mentre per gli altri tipi di trasporto andrà utilizzato qualsivoglia altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
L'Agenzia ricorda anche che l'operatore nazionale, al fine di supportare la non imponibilità delle proprie operazioni compiute verso altri operatori identificati nella CEE, deve conservare, unitamente al citato documento di trasporto, anche i modelli Intrastat dai quali risulti l'operazione in questione, le relative fatture, la documentazione bancaria che evidenzia le somme riscosse (ulteriore elemento fondamentale per la non imponibilità), nonché i contratti /ordinativi che hanno dato origine alla transazione. Tale modus operandi risulta anche in linea con quanto disposto dalla sentenza C-409/04 (punto 65) della Corte di Giustizia UE e dalla sentenza 27.07.2014, n. 13457 della Cassazione, che hanno entrambe affermato il dovere da parte del cedente di impiegare la normale diligenza professionale nel verificare le caratteristiche di affidabilità della controparte onde evitare di divenire parte di una frode fiscale. Sul tema delle operazioni intracomunitarie è opportuno segnalare anche la recente sentenza 29.07.2014 della Cassazione che, seguendo gli indirizzi della Corte di Giustizia della UE (cause C-273/11, C-385/09 E C-438/09), ha stabilito il mantenimento del requisito della non imponibilità anche in caso di indicazione di partita IVA errata della controparte UE purché il cedente comprovi la natura B2B della transazione.