Il rinvio del termine per l'emissione e la registrazione della fattura differita (fino al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) non incide sull'obbligo di liquidare l'Iva con riferimento al mese di effettuazione. Infatti, ad esempio, le fatture differite di settembre devono essere "liquidate" entro il 16 ottobre.

Gli operatori devono quindi adottare gli accorgimenti necessari per evitare di trattare allo stesso modo una fattura datata 10 ottobre (ma "differita", di settembre) oppure una datata 5 ottobre (ma relativa a ottobre stesso). Il primo accorgimento è quello di concentrare l'emissione delle fatture differite alla fine del mese di riferimento anche per le prestazioni di servizi, come è già prassi per le cessioni di beni. In alternativa, appare possibile adottare una numerazione separata.

Il Sole 24Ore 6.10.2014 p. 28