La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 430/40/2014, ha stabilito che l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento non è sanzionabile in quanto si tratta di una violazione di carattere formale che non arreca alcun danno erariale e che non impedisce all’Amministrazione di esercitare le sue azioni di controllo.