La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179/2015 e la sentenza n. 4593/2015, ha precisato che, in caso di lettere d’intento ideologicamente false, è in regola solo l’operatore che ha adottato tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode commessa dal falso esportatore.