Il decreto di recepimento della nuova disciplina Iva sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici contenuta nella direttiva n. 2008/8/Ce prevede che dal 1.01.2015 il luogo di tassazione di tali prestazioni è individuato nel Paese di stabilimento del destinatario.

Pertanto, il fornitore deve applicare l’Iva con l’aliquota vigente nei vari Paesi in cui sono stabiliti i clienti. Il decreto stabilisce anche l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi resi a privati consumatori.