L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24.03.2015, n. 12/E, ha fornito chiarimenti riguardanti i depositi Iva. Seguendo le disposizioni della Corte di Giustizia Europea, non sarebbe ammesso l’utilizzo virtuale del deposito, ossia non introducendo fisicamente la merce in deposito; nel caso, comunque, siano correttamente svolti gli adempimenti contabili e non introdotto la merce nel deposito, l’imposta non può essere richiesta e si considera comunque assolta, sempreché non vi siano irregolarità formali da sanzionare.

Le eventuali manipolazioni sulla merce immessa in deposito possono essere effettuate anche in locali limitrofi, senza che siano considerate come deposito virtuale; inoltre, non sono previsti tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.