Documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente UE
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L’art. 17, c. 2 Dpr n. 633/1972 prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 30.08.1993, n. 331.
L’attuale c. 2 dell’art. 17, dal 1.01.2013, dispone, quindi, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, l’obbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia.
Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE, rimane fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell’autofattura.
Pertanto, il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nell’Unione Europea (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini Iva e deve essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.
Gli adempimenti del committente/cessionario nazionale sono già stati oggetto di precisazioni da parte della circolare n. 12/E/2013.
Per quanto concerne il caso della fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita Iva italiana dello stesso, la risoluzione n. 89/E/2010, aveva precisato che l’Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Inoltre, aveva chiarito che l’art. 17, c. 2, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano..
Con lo stesso documento di prassi è stato tuttavia consentito che, in relazione a una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa emettere, nei confronti del cessionario/committente residente, un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione sarà assolta dal cessionario o committente.