Triangolazione con lavorazione interna
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La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 2.10.2014 - causa C-446/13, ha precisato che sono qualificabili come cessioni interne e non cessioni intracomunitarie le vendite di beni ceduti in un altro Stato membro dopo essere stati sottoposti a lavorazione, con successiva consegna al cliente finale comunitario stabilito nello stesso Paese in cui è avvenuta la lavorazione.
Il caso riguarda i soggetti che, prima di consegnare i beni al cliente comunitario (tedesco, per esempio), fanno eseguire, per conto proprio e a proprie spese, determinate lavorazioni da parte di un terzista nello stesso Stato del cliente (Germania, appunto). Può accadere che il venditore interpreti queste operazioni come cessioni intracomunitarie dall’Italia, fatturandole (non correttamente) in regime di non imponibilità (art. 41, D.L. n. 331/1993).