Per effetto della legge di stabilita' 2015, il meccanismo del reverse charge si applica ora anche:

  • alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; per queste fattispecie l`inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l`attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell`appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori;
  • alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

E` prevista una ulteriore fattispecie per la quale operera' il meccanismo del reverse charge, ma in questo caso l'efficacia e' subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea: sono le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), dei supermercati (codice attivita' 47.11.2) e del discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).