L’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l’esportatore curerà la consegna al fornitore – o in Dogana – della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.

Ciò premesso, il fornitore sarà, comunque, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, c. 4-bis del D. Lgs. n. 471/1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto.