La Corte di Cassazione, con la sentenza 2.07.2014, n. 15059, ha affermato che la nota di variazione Iva, emessa a fronte di un’operazione effettuata e registrata nel precedente periodo d’imposta, non è suscettibile di incidere sul plafond dell’esportatore abituale maturato in tale passata annualità.
Infatti, non può più trovare spazio una ricostruzione secondo la quale gli effetti delle note di variazione devono essere ricollegati a un momento differente rispetto a quello in cui le stesse sono registrate