L'ADE ha pubblicato il provvedimento 159674/2014, contenente le nuove regole delle dichiarazioni di intento per le operazioni poste in essere dal gennaio 2015 con l'approvazione del nuovo modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, con periodo transitorio sino all'11.02.2015.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (in vigore dal 13.12.2014), per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1.01.2015, gli esportatori abituali (e non più il fornitore) devono: - trasmettere telematicamente all'ADE la dichiarazione d'intento emessa; - consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'ADE, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Il fornitore grazie ad una utility ad accesso libero, dovrà riscontrare l'avvenuto invio telematico dei dati all'ADE, e emettere fattura non imponibile, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito.

Al fine di non incorrere in una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (cfr. comma 4-bis, art. 7 del D.Lgs. 471/1997) il fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d'intento dovrà porre in essere il riscontro prima di effettuare operazioni ex art. 6 del D.P.R. 633/1972.

Il provvedimento sopra citato contiene, come auspicato, anche una disciplina transitoria che dispone:
- che gli esportatori abituali sino all'11.02.2015 possono consegnare od inviare le dichiarazioni di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità (e modelli) previgenti e quindi con obbligo da parte del cedente o prestatore di trasmetterle all'Agenzia delle Entrate:
- in tal caso e sino alla suddetta data, il fornitore non dovrà quindi verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'ADE;
- per tali dichiarazioni d'intento, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11.02.2015, è comunque obbligatorio, per l'esportatore abituale emittente, a partire dal 12.02.2015 (o anche anteriormente non appena disponibile il relativo software), trasmetterle in via telematica e da parte del fornitore riscontrarne l'avvenuta presentazione all'ADE, prima di effettuare qualunque operazione posteriore alla suddetta data.

In base a quanto previsto, quindi, le dichiarazioni d'intento, con valenza per tutto il 2015, potrebbero dover essere comunicate 2 volte.

Il nuovo modello è composto da:
- frontespizio che contiene i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, (confermata la triplice possibilità che la dichiarazione riguardi una singola operazione, sempre e solo questa per le Dogane, più operazioni sino ad un limite di importo ovvero comprese in un intervallo di tempo), i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
- quadro A che contiene i dati relativi al plafond;
- sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.

Nel quadro A "Plafond", viene richiesto di indicare:
- il metodo di plafond, fisso o mobile, adottato (A1);
- se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5) e la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie. ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile (A2).

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A. È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata.