Semplificazioni fiscalità internazionale 2014 2015:
In breve, la riforma fiscale 2015 ha previsto le seguenti semplificazioni per i titolari di partita IVA:
Articolo 19 del decreto semplificazioni, abolisce l'obbligo per chi non ha sede stabile in Italia, di dover indicare nella dichiarazione dei redditi, il nome e l'indirizzo del rappresentante tributario italiano.

Articolo 21 Operazioni black list: sale la soglia che obbliga le imprese che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei paesi inseriti nella black list, ossia, a fiscalità privilegiata. La comunicazione black list obbligatoria, a partire già dal 2014 è prevista solo se l'ammontare complessivo nell'arco dell'anno supera i 10.000 euro, prima invece la soglia era di 500 euro a operazione. La cadenza per la trasmissione telematica della comunicazione ora è con periodicità annuale e non più mensile e trimestrale.

Articolo 22 Operazioni intracomunitarie: l'inserimento nel sistema VIES soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni intracomunitarie, avverrà dal 2015 in sede di attribuzione del numero di partita iva ma solo a seguito di specifica domanda da parte del contribuente. Qualora però, nei successivi 4 trimestri consecutivi il soggetto iscritto, non presenta alcun elenco riepilogativo, l'Agenzia delle Entrate invierà apposita comunicazione di esclusione dal sistema, presumendo che il suddetto soggetto non voglia più effettuare operazioni intra, stessa sorte se a seguito di controlli formali, i dati forniti per l’identificazione ai fini Iva risulteranno insetti o insufficienti, in questo caso ci sarà anche la cessazione della partita Iva.

Articoli 23 e 25 Modello Intrastat semplificazione consiste in una riduzione dei dati da compilare nel modello intra prestazioni rese o ricevute intrattenute con soggetti titolari di partita IVA con sede in un altro Stato Ue.

Le sole informazioni obbligatorie, saranno quelle relative ai numeri di identificazione Iva delle controparti, valore totale delle transazioni, codice identificativo del tipo di prestazione, Paese di pagamento. Altra novità introdotta, sono circa le sanzioni previste in caso di omessa o erronea comunicazione dei dati di natura statistica, attualmente prevista per i soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. In più, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

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