Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.11.2014, il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Si sintetizzano gli aspetti principali.
Introdotto il modello 730 precompilato. Banche, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari dovranno comunicare gli importi che danno diritto a deduzioni o detrazioni d’imposta (entro il 2.03.2015), mentre i sostituti d’imposta dovranno certificare i redditi di lavoro dipendente, inviando il modello Cu (entro il 9.03.2015).
Previsti pesanti oneri a carico degli intermediari che inviano la dichiarazione precompilata variando i dati qualora vi siano delle inesattezze.
La compensazione dei rimborsi ai dipendenti o delle ritenute dovrà avvenire solo mediante il modello F24. Elevato a 50 euro il limite entro il quale gli omaggi, non prodotti o commercializzati dall’impresa, consentiranno la detrazione integrale dell’Iva.
Le spese di vitto e alloggio relative ai professionisti, se sostenute direttamente dal committente, non saranno più deducibili se addebitate in fatture. Gli oneri amministrativi relativi alle lettere d’intento saranno a carico degli esportatori, mentre al termine dell’anno il fornitore dovrà riepilogare i dati nella dichiarazione Iva.
Le comunicazioni black list avverranno annualmente, con l’introduzione della soglia minima di euro 10.000, sotto la quale non è dovuta la comunicazione. Previste semplificazioni per i modelli Intrastat servizi..
L’iscrizione al Vies sarà contestuale all’attribuzione della partita Iva. Soppressa la responsabilità solidale negli appalti per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed eliminate le sanzioni legate all’omesso controllo del pagamento delle ritenute. Esteso da 3 a 5 anni il periodo di osservazione per le società in “perdita sistemica”.
La cancellazione delle società avrà effetti, ai fini fiscali, decorsi 5 anni dalla cancellazione medesima dal Registro delle Imprese. Unificate nel modello Unico le opzioni per la trasparenza fiscale, la tonnage tax, il consolidato nazionale e per l’Irap con il principio di derivazione dal bilancio.
La dichiarazione per la ritenuta ridotta sulle provvigioni dovrà essere inviata una sola volta, salvo comunicare la perdita dei requisiti. Ai fini dell’agevolazione “prima casa”, l’unico parametro di riferimento è la classificazione catastale, e non più, come avveniva per l’Iva, il D.M. 2.08.1969.
La dichiarazione di successione non dovrà essere presentata se riguarda i parenti in linea retta e se, in assenza di immobili, il valore non supera 100.000 euro. Soppresso l’obbligo della dichiarazione integrativa per chiedere il rimborso d’imposta maturato dal de cuius. Snellite le procedure di rimborso per i crediti Iva inferiori a 15.000 euro. Sarà recuperabile l’Iva relativa a fatture riguardanti imprese soggette a ristrutturazione del debito ex art. 182- bis legge fallimentare.
Soppresso l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori che danno diritto alla detrazione 55%-65%. Per le società di persone interessate da operazioni straordinarie, con periodo d’imposta diverso dall’esercizio solare, dovrà essere utilizzato il modello Unico approvato entro il 31.01 dell’anno “vecchio”; il pagamento delle imposte, in tali casi, è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza di presentazione della dichiarazione