Se nel momento in cui viene effettuata una cessione intracomunitaria, il codice Iva identificativo del cessionario risulta validamente inserito nella banca data VIES, la successiva cancellaziiva non può, di per sè, determinare il disconoscimento della non imponibilità iva della cessione.

Questo il senso della recente sentenza 9/10/2014 emessa dalla Corte di Giustizia Ue.
La pronuncia ha tenuto conto della buona fede del contribuente che aveva verificato la validità della partita iva del proprio cessionario nella banca dati VIES.