Dal 1.01.2017 diverrà effettivo il Regolamento europeo n. 1042/2013 in materia di servizi immobiliari, anche se potrà già essere utilizzato per specifiche problematiche per individuare i criteri di territorialità Iva. Per stabilire se un bene risulta immobile o un servizio ha natura immobiliare, il regolamento introduce la nozione di immobile e individua una serie di servizi che si possono ritenere immobiliari e che non sono tali.

La nozione di beni immobili viene estesa anche agli elementi che formano parte integrante degli stessi, che li completano o che non possono essere rimossi. Nel caso di cessione di un immobile, l’operazione rileva nello Stato in cui è ubicato l’immobile, anche se cedente e cessionario non sono stabiliti nel Paese dove si trova il bene.

Il regolamento fornisce utili indicazioni per il trattamento di molte situazioni: progettazione: sono immobiliari le prestazioni per la progettazione di uno specifico fabbricato, anche se poi questo non sarà costruito, mentre non lo sono i progetti per immobili ovunque replicabili (ad esempio: il caso del layout di uno showroom o di un negozio).

leasing o locazione: è un servizio immobiliare il leasing o la locazione, ma solo quando l’immobile o una sua parte è assegnato a uso esclusivo del destinatario, sempre che l’uso dell’immobile non rientri in una prestazione pubblicitaria (ad esempio: il cartellone pubblicitario sulla facciata di un edificio).

manutenzione, pulizia, ristrutturazione: i lavori di manutenzione e ristrutturazione di fabbricati, compresi i lavori di pulizia e quelli di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet, sono servizi immobiliari installazione: è una prestazione immobiliare l’installazione (e successiva manutenzione, riparazione e controllo) di elementi che possano considerarsi beni immobili una volta installati o montati sul fabbricato, perché ne diventano parte integrante e lo completano o vi sono installati permanentemente, senza possibilità di essere rimossi a meno di distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio. stand fieristici: le prestazioni di progettazione e messa a disposizione temporanea di stand presso fiere ed esposizioni e altri servizi correlati non sono considerate relative a beni immobili.