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Configurazione stabile organizzazione
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La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 16.10.2014, causa C-605/12, ha affermato che si configura stabile organizzazione qualora il beneficiario non residente disponga almeno di una struttura caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza, idonea a consentirle di ricevere nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi fornitele e di utilizzarle ai fini della propria attività economica.
Deve pertanto escludersi la presenza di una stabile organizzazione qualora le risorse umane e tecniche, necessarie ai fini dell’attività economica esercitata dal beneficiario, siano situate al di fuori del territorio dello Stato.