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Con la presente informiamo che il 1° febbraio 2019 entrerà in vigore l'accordo economico UE–Giappone. Si potrà esportare verso tale paese certificando l'origine preferenziale della merce al fine di permettere agli importatori  giapponesi l'abbattimento dei dazi all'importazione.

La possibilità di emettere la fattura elettronica per le cessioni intracomunitarie di beni, non determina il venir meno dell'obbligo di riepilogare l'operazione nell'ambito del modello INTRA 1-bis.

In considerazione dell'interesse statistico del dato raccolto, le operazioni devono essere indicate nei modelli INTRA 2-bis avendo riguardo al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. Pertanto, il mese di riferimento per l'inclusione degli acquisti intracomunitari di beni negli elenchi, non è più quello di annotazione della fattura di acquisto integrata nel registro IVA vendite, ma il mese ricevimento dei beni (così come già previsto per i beni che entrano in Italia a scopo di lavorazione).

La Confederazione Elvetica ha introdotto, con effetto dal 1.1.2018, nuovi obblighi IVA in capo alle imprese estere che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero.In particolare, le imprese con un volume di affari globale di almeno CH 100.000 ( pari a circa € 84.000), sono tenute alla nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera per assolvere l’imposta ivi dovuta, nonché alla presentazione di una fidejussione bancaria.

L’Agenzia delle Dogane, con nota 20.02.2018 n. 185558/RU, ha fornito istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, in base alle semplificazioni normative introdotte dal 2018. La nota ribadisce che per il calcolo della periodicità di presentazione è necessario effettuare una verifica distinta per ogni categoria di operazione, in quanto le soglie operano in modo indipendente.

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