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Il D.Lgs. n. 158/2015, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, ha precisato che la sanzione per l’omessa applicazione del reverse charge sarà dovuta in misura fissa, in linea con i principi di proporzionalità.

Per gli acquisti senza pagamento dell’imposta, qualora la lettera d’intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, considerata la sua finalità antifrode.

Dopo aver superato i controlli del Sistema d’Interscambio, il soggetto emittente le fatture elettroniche ha l’obbligo di conservarle in modalità elettronica oppure su un server che non si trova sul territorio dello Stato italiano, applicando le regole di tenuta e conservazione previste dalla normativa italiana così che possano essere accessibili alle autorità.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 430/40/2014, ha stabilito che l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento non è sanzionabile in quanto si tratta di una violazione di carattere formale che non arreca alcun danno erariale e che non impedisce all’Amministrazione di esercitare le sue azioni di controllo.

Scade lunedì 20 aprile il termine per presentare, mediante canale telematico, la dichiarazione del 1° trimestre 2015 e per il versamento Iva dovuto dalle imprese che hanno aderito al regime “Moss” – “mini sportello unico”, relativo alle operazioni di e.commerce diretto, telecomunicazione e tele radiodiffusione a favori di privati consumatori Ue.

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