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Con la risoluzione 20.02.2015, n. 21/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Dal punto di vista fiscale, i depositi IVA consentono che, per determinate operazioni, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179/2015 e la sentenza n. 4593/2015, ha precisato che, in caso di lettere d’intento ideologicamente false, è in regola solo l’operatore che ha adottato tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode commessa dal falso esportatore.

Per effetto del nuovo elenco dei paesi black list ai fini della normativa sulle controlled foreign companies (cfc), per le società diventa necessario verificare se vige ancora la necessità dell’interpello disapplicativo nei confronti delle operazioni poste in essere.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E/2014, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle operazioni relative a Expo 2015.

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