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La Corte di Giustizia Ue (causa C-590/13) ha ammesso la detrazione Iva anche in caso di errata o mancata applicazione dell’inversione contabile in relazione agli acquisti intracomunitari

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, da domani 13..12.2014, nel caso di beni in omaggio non afferenti la propria attività si potrà detrarre l’Iva assolta nell’acquisto fino a importi unitari non superiori a 50 euro.

Per effetto dell’art. 30 del D.. Lgs. 21.11.2014, n. 175 la disciplina Iva e quella delle imposte dirette, relativamente agli omaggi, è stata unificata; conseguentemente, considerato che la norma, per tale fattispecie, entrerà in vigore il 13.12.2014, sarà possibile beneficiare delle nuove regole già per i prossimi omaggi natalizi.

I Ministri delle Finanze dei Paesi UE, approvando una modifica alla direttiva 2011/16/UE, hanno esteso dal 2017 lo scambio di dati ai fini fiscali anche a dividendi, interessi, capital gain, saldo dei conti correnti e dei conti deposito.

Dal 1.01.2015 entreranno in vigore le nuove regole per l’Iva che prevedono l’applicazione dell’aliquota vigente nel paese del consumatore e non in quello del fornitore.

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