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Facciamo seguito alla precedente comunicazione sull’accordo di libero scambio CETA tra EU e Canada appena entrato in vigore, per comunicare come la dogana canadese (CBSA – Canada Border Service Agency) abbia inviato un importante chiarimento circa la modalità operativa dell’accordo.
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Il Senato, giovedì 16 febbraio, con 153 voti favorevoli e 99 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl n. 2630 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento dalle pubbliche amministrazioni all'editoria, dal lavoro e politiche sociali all'istruzione, università e ricerca, dallo sviluppo economico e comunicazione alla giustizia, dai beni e attività culturali all'ambiente.
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Un primo considerevole intervento riguarda la soppressione delle comunicazioni INTRA relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti. La disposizione abrogativa, contenuta nell’art. 4 comma 4 del DL 193/2016 sarà in vigore a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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Entro domani, 25.01.2017, dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Dogane gli ultimi modelli Intra-2 relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, in riferimento al quarto trimestre e al mese di dicembre 2016. Dovrebbero essere gli ultimi, in quanto il decreto fiscale (D.L. n. 193/2016) ha previsto la soppressione di tali modelli per le operazioni effettuate dal 1.01.2017. Tuttavia, sembra confermato l’obbligo per i suddetti modelli ai fini statistici per i soggetti passivi Iva che effettuano scambi intracomunitari ai fini della comunicazione all’Unione Europea di tali operazioni.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 6.11.2015, un decreto legislativo per effetto del quale sarà applicato il meccanismo del reverse charge, seppure facoltativamente e in via temporanea (fino al 31.12.2018), a operazioni attualmente escluse da tale sistema, quali quelle riguardanti, ad esempio, tablet e laptop. Per quanto concerne le sanzioni, rimodulate al ribasso, esse saranno applicabili retroattivamente, in forza del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse prima del 1.01.2016.