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I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e poi viene estratta. Dal punto di vista fiscale, i depositi IVA consentono che, per determinate operazioni, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni, con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

Per effetto del nuovo elenco dei paesi black list ai fini della normativa sulle controlled foreign companies (cfc), per le società diventa necessario verificare se vige ancora la necessità dell’interpello disapplicativo nei confronti delle operazioni poste in essere.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E/2014, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle operazioni relative a Expo 2015.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179/2015 e la sentenza n. 4593/2015, ha precisato che, in caso di lettere d’intento ideologicamente false, è in regola solo l’operatore che ha adottato tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode commessa dal falso esportatore.

Il decreto di recepimento della nuova disciplina Iva sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici contenuta nella direttiva n. 2008/8/Ce prevede che dal 1.01.2015 il luogo di tassazione di tali prestazioni è individuato nel Paese di stabilimento del destinatario.

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